Pubblichiamo, per visione di tutti i soci e tutti quelli che vorranno diventarlo, lo statuto della nostra Associazione Culturale.
In allegato la versione scaricabile in formato PDF:
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE “LAB ARTIS”
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
Articolo 1
E'costituita l'associazione denominata "LAB ARTIS"
Articolo 2
L'associazione ha sede a Sassari in Strada Statale SS200 al numero 15
L'associazione potrà istituire sedi di rappresentanza in tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo.
Articolo 3
L'Associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti fini:
1) Progettare, promuovere, attivare, gestire in proprio e per conto di enti pubblici e privati, attività in tutti i settori delle arti, della tecnica e dello spettacolo, attraverso anche l’allestimento e il recupero di siti e luoghi di valore storico, architettonico, archeologico e culturale in genere, rassegne, mostre, fiere, convegni, dibattiti, seminari, conferenze, musica e spettacoli, proiezioni, viaggi ed escursioni, attività sportive e ricreative in genere;
2) la promozione del recupero di ville, giardini, ambientazioni naturali e paesaggistiche;
3) la gestione di corsi di perfezionamento e di formazione professionale in tutti i settori delle arti, della cultura, della tecnica e dello spettacolo, dello sport, anche per conto di Enti pubblici e privati, nonché la prestazione di assistenza e consulenza ad Enti pubblici e privati, per la progettazione e la realizzazione degli stessi;
4) la gestione di attività tipografiche, editoriali e multimediali per la realizzazione, la promozione, la diffusione su supporti cartacei e multimediali e la distribuzione di libri, riviste, giornali e siti web, per la diffusione delle arti, della musica, della cultura, nonché la gestione di reti radio-televisive proprie e delle produzioni culturali in genere;
5) la gestione di locali ed edifici pubblici e privati preposti all'esercizio di attività culturali, sportive e ricreative, per la realizzazione di tutte le attività sopra elencate. Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà anche servirsi della collaborazione di terzi, siano essi persone fisiche, Enti pubblici o privati, associazioni o società, per la realizzazione delle attività di cui ai punti sopra elencati e altresì collaborare con essi.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni acquisiti in proprietà o in altro diritto reale dall’ Associazione ;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuali donazioni, contributi, erogazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) da quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Articolo 5
L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio.
SOCI
Articolo 6
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, siano in possesso dei necessari requisiti morali e accettino le norme del presente statuto.
Articolo 7
All'atto dell'ammissione e, successivamente, ogni anno, gli associati dovranno versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilità dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al pagamento della quota annuale di associazione, pena la decadenza da associato.
Articolo 8
Oltre che per decesso e per dimissioni, perdono la qualità di associati coloro:
a) che, per qualsiasi ragione, non siano più in grado di partecipare all'attività necessaria per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
b) che divengano indegni, danneggiando moralmente o materialmente l'Associazione;
c) che non osservino le disposizioni del presente Statuto o del Regolamento o le disposizioni degli Organi dell'Associazione;
d) che siano morosi o comunque non adempiano puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati. In caso di morosità, l'esclusione dell'associato non potrà essere disposta se non previa notifica all’interessato, il quale dovrà adempiere entro un termine non superiore ai 10 giorni dall’avvenuta notifica.
Articolo 9
Al di fuori delle più gravi infrazioni che di per sé comportano l'esclusione, gli associati che violino i loro doveri verso l'Associazione o verso altri associati sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizioni;
b) censura;
e) sospensione;
d) espulsione.
L'ammonizione consiste in un richiamo, verbale o scritto, rivolto al Socio al fine di sollecitarne una maggiore diligenza. La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, che viene inflitta per lievi trasgressioni. La sospensione, di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, viene inflitta per gravi trasgressioni ai doveri di associato che non comportino l'espulsione. L'espulsione è inflitta per gravi infrazioni dolose che rivelino mancanza di senso dell'onore e del senso morale o che abbiano arrecato grave pregiudizio all'Associazione. All'associato che incorra in una sanzione disciplinare, dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie nei due anni antecedenti, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta se non previa contestazione scritta o verbale del preciso addebito ed assegnazione all'associato di un termine di dieci (10) giorni, decorrente dal giorno di ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte. L'associato che ne faccia richiesta deve essere sentito a sua discolpa anche personalmente. Il provvedimento col quale venga irrogata la sanzione disciplinare è soggetto, con esclusione di ogni altra giurisdizione, a reclamo al Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno "exbono et equo", senza formalità di procedura, ed il cui lodo sarà inappellabile.
Il reclamo al Collegio dei Probiviri dovrà essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento che irroga la sanzione disciplinare.
Articolo 10
Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi e le quote associative versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ORGANI SOCIALI – AMMINISTRAZIONE
Articolo 11
Gli organi sociali sono:
1) L'Assemblea Generale degli Associati;
2) II Consiglio Direttivo che si compone del:
a. Presidente
b. Segretario
c. Tesoriere
3) II Collegio dei Revisori dei Conti;
4) II Collegio dei Probiviri.
Articolo 12
L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e dai membri non associati del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea sarà inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità.
La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta o telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, che dovrà essere inviata a ciascun associato, all'indirizzo che risulta nei registri dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Articolo 13
L'Assemblea Generale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.
Articolo 14
Nell'assemblea Generale gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta con documento di identità del delegante, da altri associati anche se membri dei Consiglio Direttivo, salvo, in quest'ultimo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni relative alla responsabilità degli eventuali Consiglieri. Ogni associato non può rappresentare in Assemblea più di cinque associati.
Articolo 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.
Articolo 16
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà degli associati. In seconda convocazione, che dovrà essere effettuata per una adunanza da tenersi in uno dei tre giorni successivi a quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Hanno diritto di voto tutti gli associati, con eccezione per quelli di età inferiore agli anni 18 che non hanno diritto di elettorato passivo.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio come descritto nell’articolo 21 del codice civile.
Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole del 75% degli associati.
Il Consiglio Direttivo propone lo scioglimento dell'Associazione all’Assemblea, che può essere approvato con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.
Il Consiglio Direttivo propone la devoluzione del patrimonio dell’Associazione, che può essere approvato con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.
Articolo 17
II Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica fino a revoca col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo saranno rese esecutive con la nomina del nuovo componente, che deve essere eletto durante l’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
II Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno cinque giorni.
Le delibere sono adottate a maggioranza degli associati presenti.
II Consiglio Direttivo nomina, scegliendoli tra i suoi componenti, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, così di ordinaria che di straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli che il presente Statuto e la legge riservano all'Assemblea. In particolare:
a) predisporre il bilancio consuntivo entro il trenta novembre di ogni anno;
b) predisporre il bilancio preventivo entro il trenta gennaio di ogni anno;
e) sovrintendere alla contabilità, all'amministrazione del patrimonio e a quant'altro attiene l'attività della Associazione;
d) predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
e) delibera sulla ammissione degli associati;
f) dichiara la morosità degli associati;
g) dispone l'esclusione degli associati dichiarati indegni dalla Assemblea generale;
h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati ed adotta le relative sanzioni;
i) delibera sulle liti attive e passive, nomina procuratore ad lites o ad negotia ed arbitri;
sulla emanazione e sulla modificazione di regolamenti di organizzazione e di disciplina;
sulla compravendita e sulla locazione di immobili e sull' acquisto di corredi, attrezzi e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali.
l) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti (esclusi quelli relativi alla approvazione dei bilanci) di competenza dell' Assemblea, tali provvedimenti, a pena di decadenza, devono essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea, anche appositamente convocata, nel termine di giorni trenta dalla loro adozione.
Articolo 19
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e pone in atto le deliberazioni adottate dai due organi;
c) su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può delegare un componente del Consiglio Direttivo, la firma degli atti di ordinaria amministrazione, previa determinazione delle attribuzioni delegate;
d) può in caso di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, tali provvedimenti, a pena di decadenza, dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio entro quindici giorni dalla loro adozione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un componente delegato del Consiglio Direttivo.
Articolo 20
Il Segretario ha i seguenti compiti:
a) stesura dei verbali delle riunioni;
b) conservazione del Registro dei verbali;
e) registrazione dei soci presenti alle prove ed alle esecuzioni;
d) cura e tenuta del Registro dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
e) raccogliere e custodire tutta la documentazione riguardante la vita dell'Associazione.
Articolo 21
Il Tesoriere o Cassiere ha i seguenti compiti:
a) tenuta e conservazione degli atti contabili;
b) effettuazione dei pagamenti disposti dal Consiglio Direttivo;
c) predisposizione della documentazione e degli atti relativi alla stesura dei bilanci;
d) riscossione delle quote associative.
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede, e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture e dalla documentazione giustificativa. Il Collegio dei Revisori deve altresì accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa.
I Revisori possono procedere in ogni momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti si deve stendere processo verbale sull'apposito libro.
Articolo 23
II Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede e da due supplenti, tutti eletti dall' Assemblea Generale. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Probiviri giudicheranno, ex bono et equo, senza formalità di procedura, sui reclami avverso i procedimenti disciplinari e, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
Il loro giudizio sarà inappellabile.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui sia richiesto.
Articolo 24
Tutte le cariche ricoperte, a qualsiasi titolo sono gratuite e durano sino a revoca da parte dell’assemblea.
Articolo 25
Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei tre quarti degli associati presenti.
Articolo 26
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.